
La questione riguarda il perfezionamento della violazione e la natura del rapporto tra decadenza dal piano di rateazione e apertura della procedura concorsuale: si discute se alla decadenza possano conseguire sanzioni.
In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. (cd. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 l. fall. non preclude all’A.F. l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l.fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Nella specie, la sospensione dei pagamenti è un comportamento imposto dalla procedura concordataria e conforme al regime dei limiti all’amministrazione del debitore nel concordato. Perciò, la mancata esecuzione delle rate, essendo preclusa dall’ordinamento, non può fungere da presupposto per una decadenza imputabile al debitore né legittimare il recupero di sanzioni che presuppongono un inadempimento volontario.
La conclusione non muta neppure considerando che l’accesso alla procedura è avvenuto con ricorso con riserva: sebbene tale modalità incida sul contenuto della domanda, non attenua gli effetti anticipatori generati dalla sua sola presentazione quanto all’applicazione dei limiti all’amministrazione derivanti dall’art. 167 l. fall., determinando l’immediata insorgenza del regime di spossessamento attenuato, che impone al debitore di astenersi dai pagamenti dei debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale. La sospensione dei pagamenti successiva alla presentazione del ricorso - quand’anche in bianco - non integra un inadempimento colpevole, ma costituisce l’unica condotta conforme al modello legale.

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