
Secondo l’Agenzia, la cessione intra-UE della merce, in assenza del modello CMR o di documenti commerciali, non è provata dall'attestazione di clienti, con apposizione di un timbro su copia dei DDT.
Premesso che l'effettivo trasferimento della merce in uno Stato UE non può essere provato solo con la produzione del modello CMR, le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato UE di destinazione costituiscono, in mancanza di un preciso documento attestante la ricezione della merce in tale Paese, fatti secondari, idonei a provare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale. In assenza di una norma primaria che vincoli il cedente a provare la movimentazione della merce con specifici documenti, il relativo onere probatorio può essere assolto anche con presunzioni semplici, liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c., purché gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Per dimostrare l'invio dei beni in altro Stato UE, può costituire prova idonea il DDT da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro a un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese UE. Il contribuente deve conservare sia i documenti bancari, da cui risulti traccia delle somme riscosse per le cessioni intra-UE effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intra-UE e al trasporto dei beni in altro Stato UE (Cass., Sez. 5, sent. 28 marzo 2024, n. 8477). Il documento di accompagnamento della merce è surrogabile anche con un documento commerciale contenente le stesse informazioni e la sua terza copia è idonea a provare, ai fini dell'esenzione IVA, l'effettività del trasferimento della merce in altro Stato membro (Cass. 8 novembre 2019, n. 28831). Se il cedente nazionale non ha provveduto direttamente al trasporto e non è in grado di esibire il DDT, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE (Cass. 2 febbraio 2021, n. 2327; Cass. 21 settembre 2021, n. 25587; Cass. n. 8477 del 2024 cit.).

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