
Si esamina una condanna della banca a un pagamento in favore del correntista, a seguito di ricostruzione del rapporto dare-avere tra l'istituto di credito e il correntista dopo l'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori - anatocismo - con effetto ripristinatorio.
L'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di accertamento della nullità parziale del contratto prescinde dall'eventuale soggezione a IVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972) delle prestazioni che debbano essere restituite in forza della pronunzia giudiziale.
Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondo comma, c.c., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza che accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Quindi, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, il quale postula la fisiologica validità del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (Cass., Sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. trib., 14 dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).

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