Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

di Fabio Pace | 15 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

Una società italiana aveva prestato una garanzia reale alla capogruppo statunitense, senza pretendere remunerazione, e le ragioni economiche di tale operazione venivano contestate. L'Agenzia sostiene che la normativa in tema di transfer pricing sia applicabile alle operazioni a titolo gratuito.
Nell'ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della società capogruppo, deve escludersi l'applicazione della normativa in materia di transfer pricing, quando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione (sussistenza che deve essere oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità), e l’operazione sia giustificata da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo stesso.
Anche se in un’operazione manca un corrispettivo immediato, può prospettarsi, da parte dell'impresa, l'acquisizione di un’utilità economica mediata o indiretta in rapporto con la prestazione eseguita (teoria dei vantaggi compensativi) (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).
In caso di finanziamento infragruppo erogato dalla società controllante italiana a una società veicolo estera, l'A.F. deve provare la transazione a un tasso di interesse apparentemente inferiore a quello normale, quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento, in tutto o in parte non corrisposti, quantificati in base al tasso di interesse di mercato; la prova contraria spetta poi alla società, dimostrando l'aderenza al tasso di interesse applicato ai tassi di mercato, cioè che identica transazione tra imprese indipendenti operanti nel libero mercato sarebbe avvenuta alle stesse condizioni, o che il finanziamento gratuito è dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate (Cass. 20 maggio 2021, n. 13850; Cass. 19 marzo 2024, n. 7361).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia contesta l'applicazione del transfer pricing per garanzie gratuite infragruppo, ma la Cassazione stabilisce che valide ragioni economiche e interessi comuni possono giustificarle.