
L’Agenzia contesta l'accatastamento proposto con DOCFA da un esercente attività di estetista, che ha indicato quale destinazione d'uso dell’immobile quella di laboratorio artigianale.
La destinazione funzionale e produttiva di un'unità immobiliare va accertata in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo e alle sue caratteristiche, in conformità alla - e non a prescindere dalla - normativa urbanistica, attribuendo rilevanza, in base al dettato normativo, alle caratteristiche tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto e differente uso che dello stesso venga fatto.
Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. destinazione ordinaria, sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, da accertare in riferimento alle potenzialità di utilizzo, purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass. ord. 5 ottobre 2023, n. 28114; Cass. ord. 9 novembre 2021, n. 32868; Cass. ord. 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25992; Cass. sent. 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass. ord. 3 luglio 2020, n. 13666; Cass. ord. 19 dicembre 2019, n. 34002; sent. 10 giugno 2015, n. 12025; sent. 30 aprile 2015, n. 8773); ai fini dell'accatastamento, è necessario fare riferimento alla destinazione impressa dagli strumenti di programmazione urbanistica, non potendo il classamento esservi in contrasto, dato che, ai fini della classificazione catastale, ciò che rileva è la valutazione dell'immobile nella sua visione oggettiva, prescindendo dalla natura o dalle finalità del soggetto che lo gestisce (Cass. ord. 26 luglio 2023, n. 22573; ord. 2 luglio 2021, n. 18842; sent. 30 ottobre 2020, n. 24078).
L'ordinamento catastale è autonomo rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio (Cass. ord. 25 novembre 2020, n. 26849).

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