
Si rimprovera alla CTR di non aver correttamente applicato le norme che disciplinano le modalità di assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente in caso di accertamento sintetico.
Nella determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, secondo la disciplina dell’art. 38, commi da quarto a sesto, del D.P.R. n. 600/1973 - nel testo vigente a seguito delle modifiche ex art. 22 del D.L. n. 78/2010, applicabile agli accertamenti relativi agli anni d’imposta 2009 e successivi - e dell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012, emanato in attuazione del quinto comma dello stesso art. 38, la prova contraria alla presunzione legale di capacità contributiva basata sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta può anche consistere nel dimostrare che il finanziamento di tali spese è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente (Cass. ord. 7 giugno 2021, n. 15760; Cass. ord. 5 novembre 2024, n. 28445; Cass. ord. 31 gennaio 2025, n. 2384).
Nella specie, il coniuge del contribuente aveva interamente finanziato le spese valorizzate dall’Ufficio come indici di capacità contributiva. Secondo i giudici, tale prospettazione era provata dalla documentazione acquisita agli atti, in base alla quale il contribuente non disponeva di redditi propri, il mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile adibito a residenza familiare era cointestato con il coniuge, esercente la professione di medico, il quale aveva impartito un ordine di disinvestimento di titoli alla propria banca. Tuttavia, manca la verifica se le somme disinvestite fossero state destinate al finanziamento delle spese in esame (inerenti al pagamento delle rate di un mutuo, alla manutenzione ordinaria della casa di abitazione e al mantenimento di un’autovettura), avuto riguardo al loro ammontare e alle date in cui queste erano state sostenute.

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