
Un contribuente ritiene che alla notifica dell’avviso di accertamento non si applicasse la clausola di salvaguardia, ma la disposizione secondo cui il raddoppio dei termini non opera, se la denuncia dell’A.F. è presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui si tratti di verificare se l’atto impositivo sia stato notificato dall’A.F. prima del 2 settembre 2015 (data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015, cd. clausola di salvaguardia) e sia, quindi, soggetto alla disciplina del cd. raddoppio dei termini per l’accertamento, dettata dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006.
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Pertanto, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., SS.UU., 17 dicembre 2021, n. 40543).

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