Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

di Fabio Pace | 15 Maggio 2026
Rassegna di giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 802

L'Agenzia, circa fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, contesta che: l'Ufficio avrebbe dovuto individuare il fornitore comunitario occulto; la merce sarebbe stata realmente trasportata dalle sedi dei fornitori alla società; i fornitori sarebbero effettivi in quanto iscritti al VIES e titolari di partita IVA.
Se l'A.F. contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, la stessa ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza - o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta - della sostanziale inesistenza del contraente; se l'A.F. assolve a tale incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'IVA, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass. 20 luglio 2020, n. 15369; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873;Cass. 20 aprile 2018, n. 9851). L'identificazione del fornitore reale è irrilevante rispetto alla contestazione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Analogamente, l'effettività del trasporto e della consegna delle merci non muta la natura fittizia dell'interlocutore. Ciò che viene contestato non è l'esistenza materiale delle operazioni, ma la dinamica sottesa, caratterizzata dal coinvolgimento di un soggetto privo di reale operatività. Parimenti, l'iscrizione al VIES si rivela ininfluente. Infatti, tale iscrizione costituisce un requisito meramente formale, non rilevante ai fini della qualificazione della cessione intracomunitaria, la quale richiede solo le condizioni sostanziali previste dall'art. 138, par. 1, della Dir. n. 2006/112/CE).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia deve provare la consapevolezza del contribuente sull'inesistenza soggettiva delle operazioni. L'identificazione del fornitore, il trasporto e l'iscrizione al VIES sono irrilevanti.