
Si discute se, in assenza di variazioni dei dati dichiarati nella denuncia originaria, sia o meno necessaria una nuova comunicazione all'ente locale ai fini dell'agevolazione su produzione e smaltimento di rifiuti speciali.
Il contribuente ha l'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, quali la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie interessata dalla loro produzione e lo smaltimento in proprio (Cass. ord. 1° aprile 2025, n. 8595; sent. 18 luglio 2024, n. 19888; sent. 27 gennaio 2023, n. 2623; ord. 17 novembre 2022, n. 33863ord. 17 novembre 2022, n. 33863; sent. 29 luglio 2009, n. 17599; sent. 1° giugno 2006, n. 13086; sent. 2 settembre 2004, n. 17703).
L'obbligo dichiarativo, ma lo stesso vale anche per quello informativo, non è un mero adempimento formale, quanto piuttosto una vera e propria condizione per beneficiare dell'esenzione, essendo la prescrizione chiaramente dettata allo scopo di porre l'amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l'esistenza dei presupposti di fatto per la concessione del beneficio dell'esclusione dall'imposizione (Cass. n. 8595 del 2025 cit.; ord. 28 aprile 2021, n. 11130ord. 28 aprile 2021, n. 11130; ord. 29 settembre 2017, n. 22891; sent. 22 novembre 2004, n. 22020sent. 22 novembre 2004, n. 22020).
La disciplina in questione comporta un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla TARI ma anche della loro permanenza nel tempo, e riferendosi ad una attività che determina la formazione di rifiuti speciali, ne scoraggia evidentemente la produzione, contemperando così il valore della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., comma 1, con il successivo limite dell'ambiente e dell'utilità sociale di cui al successivo comma 2 (Cass. n. 33863 del 2022, cit.).
Per godere dell'esenzione dal TARES in ragione della produzione di rifiuti speciali, il contribuente è tenuto, oltre all'obbligo dichiarativo richiesto in sede di denuncia originaria o di variazione, anche a documentare, anno per anno, l'avvenuto autonomo smaltimento dei rifiuti, in ossequio anche alla disciplina regolamentare emanata dall'ente impositore in applicazione della legge nazionale.

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