Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

Si contesta la quantificazione della sanzione irrogata, perché l'ulteriore maggiorazione del 40% è stata applicata in assenza di accertamento della violazione antecedente della stessa indole per effetto di pronuncia giurisdizionale con oggettiva sproporzione tra il tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, va interpretato nel senso che, per determinare la sanzione, si deve fare riferimento ai parametri normativi della gravità della violazione, dell'opera dell'agente per eliminare o attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso (da desumere, ex comma 2 del citato art. 7, anche dai suoi precedenti in ambito fiscale) e, infine, delle sue condizioni economico-sociali (Cass. ord. 20 febbraio 2019, n. 4927).
Pertanto, la gravità della violazione può essere desunta anche dalla gravità della condotta dell'agente. Peraltro, nella specie difettano precedenti per violazioni tributarie analoghe in capo al contribuente, non rilevando in giudizio i fatti riguardanti periodi d'imposta successivi. Inoltre, nel concreto adeguatamente proporzionata risulta la sanzione già irrogata, anche considerando la possibile rilevanza penale della condotta, che risulta anch'essa appropriatamente e puntualmente punita dall'incremento sanzionatorio, sensibile, derivante dall'applicazione dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, e riferito all'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, che risulta accertato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sanzione è contestata per eccessiva maggiorazione del 40% in assenza di precedenti violazioni. La Cassazione stabilisce che la sanzione deve considerare gravità, condotta, precedenti fiscali e condizioni economiche.