
Si discute se l’accensione di una fideiussione a garanzia della restituzione rateizzata del debito erariale sia obbligatoria e a pena di decadenza del diritto al pagamento agevolato di un debito superiore a euro 50.000.
In tema di riscossione d'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, per importi superiori a euro 50.000, la mancata accensione di una garanzia fideiussoria comporta la decadenza del contribuente dalle modalità agevolate di adempimento al debito fiscale.
In relazione agli importi di debito superiore a 50.000 euro, la garanzia fideiussoria costituisce il presupposto per l'accesso al pagamento rateizzato del debito erariale. Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza immediata dalla rateizzazione e la richiesta di pagamento dell'intero importo dovuto per imposte interessi e sanzioni nei confronti non solo del contribuente, ma del fideiussore o del terzo datore di ipoteca (se la garanzia è stata assicurata mediante tale opzione). Le modalità con cui l'Erario aggredisce prontamente l'inadempiente debitore, o il suo garante, implicano l'obbligatorietà dell'accensione della garanzia stessa.
La norma non lascia spazio a una lettura diversa dell'obbligo che accompagna il debitore che intenda fruire di un pagamento agevolato perché differito nel tempo, e che a tale fine è tenuto a dare la garanzia, così come il garante risponde immediatamente, insieme al contribuente inadempiente, dell'intero credito erariale.
Ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, nel testo in vigore per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 7, comma 2, lett. u), del D.L. n. 70/2011, secondo cui la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di un importo complessivo ancora dovuto superiore a euro 50.000, anziché all'ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardo alla situazione debitoria al momento di entrata in vigore della nuova normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l'intero importo residuo (Cass. 24 novembre 2017, n. 28168).

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