Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

In un’ordinanza erano errati l’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato e gli estremi di questo. Disposto d’ufficio procedimento di correzione di errore materiale, la Corte non si limitava a rettificare l’errore, ma rinnovava l’intero provvedimento. Era aperto nuovo procedimento di correzione di errore.
In tema di procedura di correzione di errore materiale, l’ordinanza che non si limiti a emendare l’errore, la svista o l’errore di calcolo cui è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento stesso integra, a sua volta, un errore materiale, da correggere con la stessa procedura ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Una volta aperto un procedimento per la correzione di un errore materiale, il percorso procedurale e l’attività del Collegio sono strettamente delimitati alla sola attività necessaria a porre rimedio alla svista o inesattezza. La procedura di correzione di errore materiale non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, anche quando il procedimento sia instaurato a iniziativa di parte, poiché non implica l'affermazione di un diritto nei confronti dell'altra o delle altre parti. Inoltre, l'ordinanza di correzione non ha natura decisoria, perché non incide sul contenuto concettuale del provvedimento oggetto di correzione e non realizza mai una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento corretto; non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa stessa la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione (Sez. U, 14 novembre 2024, n. 29432). Pertanto, qualunque intervento ulteriore sul testo o sulla formulazione del provvedimento da emendare - come pure l’integrale riscrittura del provvedimento - rispetto a quello per cui la procedura è stata attivata si traduce in un errore materiale poiché concretizza un difetto di formulazione esteriore dell'atto scritto, di palese evidenza rispetto alla procedura attivata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte ha corretto un errore materiale in un'ordinanza, ma la procedura di correzione non può modificare il contenuto del provvedimento originale. Qualsiasi intervento ulteriore costituisce un nuovo errore materiale.