
Si esaminano l’ammissibilità del ricorso per cassazione e la legittimazione processuale del soggetto che ha impugnato l'atto riscossivo indirizzato alla società estinta non in qualità di suo ex liquidatore e ultimo legale rappresentante, ma di destinatario della cartella di pagamento e pertanto né in proprio né in quanto ex socio.
Nel giudizio tributario, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato dall'Agenzia delle entrate e/o dall'Ade-R al difensore dell'ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale, di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, non essendo applicabile il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o dell’impugnazione, data la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società, non più esistente a ogni altro effetto.
Il potere discrezionale riconosciuto al difensore di non dichiarare l'evento interruttivo che ha colpito la parte rappresentata non può valere in ambito tributario, dove vige il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, in base al quale è prevista una temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che, in realtà, non esite più ad ogni altro effetto e che, alla scadenza del quinquennio, viene automaticamente meno ex lege (Cass. sent. 12 febbraio 2025, n. 3625).
Nella specie, la notifica del ricorso per cassazione al difensore della società cancellata è avvenuta quando il quinquennio era già decorso e, quindi, la fictio iuris della permanenza in vita della società era ormai venuta meno, trattandosi di fattispecie paragonabile al caso dell'evento menomativo incidente prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, in cui non c'è alcun procedimento pendente, né alcuna esigenza di salvaguardare posizioni soggettive dei successori della parte colpita dall'evento, che - d'altro canto - ben potranno attivarsi successivamente (Cass., Sez. U., sent. 19 novembre 2024, n. 29812, p. 33).

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