
Un contribuente contesta il mancato riconoscimento del diritto di detrarre l'IVA su acquisti di forniture.
L'operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l'emittente della fattura non è un soggetto passivo d'imposta, sia quando la falsità riguarda operazioni intercorse tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione. In particolare, se l'A.F. ritiene che la fattura concerna operazioni solo soggettivamente inesistenti - ossia emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la cessione o la prestazione - la detraibilità dell'IVA deve essere esclusa. Manca, infatti, il presupposto stesso della detrazione, rappresentato dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, presupposto assente anche quando i soggetti dell'operazione non coincidono con quelli indicati nella fattura (Cass. ord. 13 novembre 2009, n. 23987; Cass. sent. 12 marzo 2007, n. 5719).
In tali ipotesi l'imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa né obbligato al pagamento, poiché le fatture provengono da un soggetto estraneo al rapporto sottostante, da considerarsi, quindi, inesistente (Cass. sent. 30 ottobre 2013, n. 24426). L'IVA corrisposta in tali circostanze, come previsto dall'art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere qualificata come fuori conto: isolata rispetto alla massa delle operazioni ed estranea al meccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle, che regola la detrazione (Cass. sent. 13 marzo 2013, n. 6229; Cass. ord. 20 luglio 2020, n. 15369).
Il diritto alla detrazione può essere negato solo se, all'esito di una valutazione complessiva delle circostanze, risulti dimostrato con prove concrete - e non con mere supposizioni - che il soggetto passivo ha commesso o consapevolmente partecipato a un'evasione IVA.

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