Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

Si discute della deducibilità di quote di ammortamento relative alla costruzione di un immobile accatastato A/2, evidenziando come il fabbricato, pur non strumentale per natura, lo era divenuto per destinazione, essendo stato utilizzato dalla società come ufficio di rappresentanza.
In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ex art. 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa" e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda solo nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale (Sez. 5, sent. 4 marzo 2015, n. 4306; Sez. 5, sent. 4 giugno 2007, n. 12999; Sez. 5, sent. 9 agosto 2016, n. 16788; Sez. 5, sent. 1° luglio 2020, n. 13384).
Nell'ipotesi in esame, dovrebbe parlarsi di strumentalità non oggettiva, ma astratta, nel senso che deve pur sempre accertarsi il rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, potendosi, però, prescindere dall'utilizzo diretto del bene, purché in presenza del presupposto dell'insuscettibilità di diversa destinazione. L'onere di fornire la prova della natura strumentale dell'immobile e della sua destinazione esclusiva all'utilizzazione nell'attività propria dell'impresa grava sul contribuente (Sez. 5, sent. n. 13384 del 2020 cit.; Cass., Sez. 5, sent. 4 marzo 2015, n. 4306; Cass. 2 aprile 2014, n. 7625; Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33522).
Per potersi avvalere della detrazione dell'IVA e della deduzione delle quote di ammortamento del bene, il contribuente è gravato dell'onere di dimostrare, alternativamente, di avere utilizzato l'immobile per l'attività d'impresa o che esso è insuscettibile di una destinazione diversa da quella strumentale all'attività d'impresa senza radicali trasformazioni (Cass., Sez. 5, sent. 22 giugno 2018, n. 16546).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Per dedurre ammortamenti e IVA su immobile A/2, il contribuente deve provare che sia strumentale all'attività aziendale, direttamente o per insuscettibilità di diversa destinazione senza trasformazioni radicali.