Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

Una società lamenta che la prova presuntiva sui maggiori ricavi non dichiarati non era fondata su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti né l'A.F. aveva considerato quanto dedotto sulla contraddittorietà del criterio presuntivo e sulla prova contraria offerta.
La critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando si concreta o in un'attività diretta a evidenziare solo che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 1758 del 2018).
La censura per vizio di motivazione circa l'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Va anche escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di punto decisivo (Cass. ord. 5 agosto 2021, n. 22366; ord. 22 maggio 2024, n. 14207ord. 22 maggio 2024, n. 14207; ord. 29 luglio 2025, n. 21762).
L'art. 360, n. 5), c.p.c., prevede un vizio specifico concernente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., sent. 7 aprile 2014, n. 8053; Sez. U., sent. 18 aprile 2018, n. 9558; Sez. U., n. 33679 del 2018).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società contesta la prova presuntiva sui ricavi non dichiarati, ma la Cassazione ribadisce che la critica al ragionamento presuntivo non è ammessa in sede di legittimità se non evidenzia illogicità o contraddittorietà.