Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

di Fabio Pace | 30 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 800

L’Agenzia osserva che l'omessa risposta a questionario, in quanto elemento che legittima l'accertamento induttivo, mantiene gli effetti già prodottisi anche se la documentazione è stata poi recuperata.
Il presupposto che, ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, rende possibile l'accertamento induttivo è costituito dalla mancata esibizione della documentazione richiesta dall'A.F., perché non tenuta, sottratta, distrutta o non disponibile per cause di forza maggiore. Il riscontro di una di tali ipotesi da parte dell'A.F. è sufficiente per il ricorso al metodo di accertamento induttivo extracontabile o puro.
La mancata esibizione, nella fase amministrativa precedente il giudizio, di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento impedisce di considerarne il contenuto a favore del contribuente, se non alla duplice condizione che la documentazione sia depositata in sede giurisdizionale in allegato all'atto introduttivo e che il contribuente dichiari di non avere potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile (Cass. ord. 22 settembre 2022, n. 27794; ord. 6 ottobre 2021, n. 27045; ord. 22 giugno 2018, n. 16548).
La mancata esibizione di atti e documenti in risposta agli inviti dell'A.F., ex art. 32, primo comma, nn. 3) e 4), del D.P.R. n. 600/1973, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente ed è sanzionata con la loro inutilizzabilità, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 7 ottobre 2024, n. 26133).
E’, quindi, errato affermare che la legittimità dell'atto impositivo basato sul criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, lett. d-bis), del D.P.R. n. 600/1973, presuppone il perdurare, anche in sede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione, essendo, invece, evidente che la legittimità dell'accertamento, sotto il profilo del metodo utilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epoca della sua adozione (Cass. 6 luglio 2016, n. 13735), dei quali non è necessario il perdurare in sede contenziosa, per cui non viene meno nell'ipotesi in cui il contribuente esibisca successivamente, in giudizio, la documentazione richiesta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia conferma che l'omessa risposta a un questionario legittima l'accertamento induttivo, anche se la documentazione viene poi recuperata. La mancata esibizione di documenti rilevanti impedisce di considerarne il contenuto a favore del contribuente, a meno che non siano depositati in sede giurisdizionale e il contribuente dichiari cause non imputabili. L'inottemperanza all'invito è sanzionata con l'inutilizzabilità dei documenti. La legittimità dell'accertamento induttivo si basa sui presupposti di legge esistenti al momento della sua adozione, non essendo necessario il loro perdurare in sede contenziosa.