
La questione sorge da un avviso di accertamento per omessa denuncia TARI relativa a un appartamento concesso in locazione, per il quale il comproprietario ha continuato a versare in proprio il tributo. Si chiede se, stante l'adempimento da parte del comproprietario, il conduttore fosse esonerato dal pagare il tributo.
Se il proprietario ha adempiuto ai versamenti annuali TARI anche dopo la concessione in locazione dell'immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all'ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione d’imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell'importo versato al debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore). Al di là dell'immutabilità dei parametri fissi (fascia di utenza; superficie imponibile), la variabilità nella determinazione del tributo è strettamente connessa alla condizione personale dell'obbligato.
Il detentore dell'immobile non può mai essere esonerato dall'obbligo dichiarativo, che (in quanto prestazione di facere) grava personalmente a suo carico e la cui inosservanza è specificamente punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo, che (in quanto prestazione di dare avente a oggetto un esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l'adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 c.c.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore. Pertanto, dopo il pagamento ricevuto dal terzo, l'ente impositore non può pretendere l'ulteriore riscossione del tributo nei confronti del conduttore, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione d’imposta. Quindi, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha efficacia liberatoria per il conduttore nei confronti dell'ente impositore.

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