
Un ente locale contesta la condanna solidale alle spese di lite anche nei propri confronti, ritenendo insussistente un interesse comune tra gli enti impositori e l'agente della riscossione.
In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro. Pertanto, la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., l'interesse comune non richiede l'identità del rapporto sostanziale né una responsabilità omogenea nella causazione dell'esito della lite, essendo sufficiente la comunanza di interesse rispetto al provvedimento richiesto al giudice e alla difesa dell'atto impugnato. Pertanto, la condanna solidale alle spese (nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa esecutiva) costituisce corretta applicazione del principio di causalità.
Né rileva, nei rapporti con il debitore vittorioso, l’imputabilità dell'esito del giudizio alla condotta dell'agente della riscossione, trattandosi di profilo attinente solo ai rapporti interni tra ente impositore ed esattore, estraneo alla regolazione delle spese processuali nei confronti di parte opponente (e impregiudicata la facoltà di un soccombente di chiedere, ma espressamente, a diverso titolo di essere manlevato da altro di quelli).

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