Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

di Fabio Pace | 24 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

E’ eccepito difetto di legittimazione del MEF in una lite relativa al pagamento del contributo unificato.
Gli atti impositivi in materia di contributo unificato sono autonomamente impugnabili nei confronti della cancelleria o segreteria dell'Ufficio giudiziario che li ha emessi, unico legittimato processuale passivo nelle fasi di merito, con esclusione di altri soggetti, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze che, anche se dichiarato con sentenza passata in giudicato, non preclude al MEF stesso, al quale fa capo la cancelleria o segreteria dell’Ufficio giudiziario quale organo periferico, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, in quanto a tale Ministero spetta la legittimazione esclusiva a proporre tale ricorso quale titolare del rapporto giuridico controverso.
L'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'Ufficio giudiziario che lo ha emesso (Cass. ord. 18 ottobre 2024, n. 27064).
Anche se, in generale, per il contenzioso in materia di CUT stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli Uffici giudiziari (Cass. 12 giugno 2020, n. 11318; Cass. 6 giugno 2022, n. 18029) e la legittimazione processuale passiva va esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per impugnare atti di accertamento o riscossione del CUT (Cass., Sez. Un., ord. 3 aprile 2025, n. 8810), il MEF, cui fa capo la segreteria dell’Ufficio giudiziario quale organo periferico, può ricorrere in cassazione nell’interesse dell’Ufficio stesso. Infatti, gli Uffici di segreteria delle CGT sono meri organi periferici del MEF, privi di soggettività giuridica a rilevanza esterna, di cui è dotato, invece, il Ministero, ad eccezione dei gradi di merito nei giudizi tributari, ove per legge è attribuita agli stessi la capacità di stare in giudizio quali soggetti che hanno emesso l’atto impugnato. Tuttavia, tale disciplina - derogatoria del principio generale secondo cui parte del giudizio è il soggetto titolare del rapporto giuridico controverso - non si applica in Cassazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il MEF non è legittimato passivamente in cause sul contributo unificato, ma può ricorrere in Cassazione. L'impugnazione va proposta contro la cancelleria dell'Ufficio giudiziario emittente. (30 parole)