
Si eccepisce inammissibilità del ricorso per carenza di procura.
Nel giudizio di cassazione instaurato dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale ex art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto. Pertanto, la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura - e che la procura stessa ha autenticato - e di quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Dal 1° gennaio 2023, nel giudizio di cassazione il deposito telematico degli atti processuali è divenuto obbligatorio. Nel vigente sistema processuale, un atto ha la forma di procura speciale ex art. 365 c.p.c. solo quando la scrittura di procura è incorporata (per il passato, su supporto cartaceo; e, nel vigore del processo telematico, su supporto digitale) alla scrittura del ricorso per cassazione, con firma del ricorrente, autenticata da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione (Cass., SS.UU., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057; sent. 21 dicembre 2022, n. 37434; sent. 19 gennaio 2024, n. 2077sent. 19 gennaio 2024, n. 2077). La procura speciale per cassazione è validamente conferita solo in una delle seguenti modalità, delineate dall'art. 83 c.p.c.:
- in forma cartacea, con sottoscrizione autografa della parte e autentica del difensore;
- in forma digitale, sottoscritta con firma elettronica qualificata dalla parte;
- su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e digitalmente autenticata dal difensore.
L'art. 365 c.p.c. considera l'esistenza di procura speciale valida requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, che, proprio perché tale, deve ricorrere prima della notifica e del deposito del ricorso. Non è possibile sanare tale carenza depositando, con memoria ex art. 378 c.p.c., procura speciale recante firma digitale del difensofre, trattandosi di atto successivo, inidoneo a sanare l'originario vizio di inammissibilità.

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