
Un contribuente residente in Francia e iscritto all’AIRE contesta il diniego di rimborso dell’IVA relativo all’acquisto di un’autovettura in Italia, poi reimmatricolata in Francia, dove era stata di nuovo versata l’IVA, ritenendo applicabile il regime dell’acquisto intracomunitario, di cui andavano verificati i presupposti.
In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi ex art. 38, comma 4, del D.L. n. 331/1993, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti o per loro conto, anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta, non sono imponibili ai fini IVA, qualora alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, considerando il luogo di uso finale.
Per qualificare un’operazione quale acquisto intracomunitario, è necessario valutare complessivamente tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti per determinare se il bene abbia effettivamente lasciato lo Stato membro di cessione e, in caso affermativo, in quale Stato membro avrà luogo l’uso finale. Rilevano, oltre allo svolgimento del trasporto, il luogo di immatricolazione e di uso abituale, il domicilio dell’acquirente, e la presenza o no di legami dell’acquirente con lo Stato membro di cessione o con altro Stato membro. Poiché fra le condizioni ex art. 138, par. 2, lett. a), della direttiva IVA, non figura l’immatricolazione del mezzo di trasporto nuovo nello Stato membro di destinazione, l’esenzione nello Stato membro della cessione non può essere negata in base al solo rilievo secondo cui l’immatricolazione nello Stato membro di destinazione è provvisoria per 12 mesi, in quanto il suo rilascio non comporta automaticamente che il luogo di uso finale non sia in tale Stato membro di destinazione (Corte giust. UE, sent. 14 giugno 2017, causa C-26/16).
Quindi, è necessario stabilire quale sia il luogo dell’uso finale del mezzo ceduto e il luogo del domicilio dell’acquirente del mezzo di trasporto nuovo non può costituire, da solo, un elemento rilevante ai fini della valutazione globale intesa a determinare il luogo dell’utilizzo finale del mezzo di trasporto.

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