Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

di Fabio Pace | 24 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

Si eccepisce illegittima duplicazione della ripresa in relazione a cessioni di autovetture, con notifica di cartella per il pagamento, da parte del cessionario, dell'IVA non corrisposta dal cedente e notifica di avviso, per IVA indetraibile relativa a fatture considerate soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da cartiera.
In ipotesi di operazioni inesistenti e alla luce dei principi enunciati da CGUE 10 luglio 2025, causa C-276/24, il rimedio dell’indetraibilità dell’IVA da parte del cessionario, previsto dall’art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, concorre e si cumula con il diverso e autonomo rimedio della responsabilità solidale dello stesso cessionario per l’IVA non versata dal cedente di cui all’art. 60-bis dello stesso decreto, senza che si configuri violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta. Si tratta di due rimedi distinti, che tutelano il diritto dello Stato a non subire le conseguenze pregiudizievoli della frode IVA e volti, da un lato, a evitare il danno conseguente alla detrazione dell’imposta afferente all’uso di fatture inesistenti da parte del cessionario e, dall’altro, a conseguire esattamente la differente imposta non versata dal cedente.
Nella specie, la possibile responsabilità solidale ex art. 60-bis del decreto IVA non ha alcuna incidenza sull’indetraibilità dell'IVA corrisposta al cedente ai sensi dell'art. 21, settimo comma, dello stesso decreto, tenuto conto dell'autonomia delle due fattispecie e dell’insussistenza di un giudicato esterno sull'effettiva esistenza delle operazioni. E’ corretto escludere la detraibilità dell'IVA, indipendentemente dall'errore di diritto per il quale è stata demandata alla sede esecutiva la valutazione dell’eventuale duplicazione né si configura violazione dei principi di neutralità e proporzionalità (Cass. 20 agosto 2025, n. 23622).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il cessionario è responsabile solidale per l'IVA non versata dal cedente e non può detrarre l'IVA pagata su fatture inesistenti, senza violare i principi di neutralità e proporzionalità.