
Si assume che era stata applicata una sanzione illegale, correlata alla tardiva presentazione della dichiarazione, avendo la disposizione ha ad oggetto l’omessa presentazione della dichiarazione.
In tema di imposta di successione, la sanzione per la dichiarazione di successione presentata con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, dal 1° gennaio 2016, dall’art. 50 del D.Lgs. n. 346/1990, novellato dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 158/2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, che deve essere correlata all’obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell’apertura della successione.
La violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 346/1990, in ordine al termine di presentazione della dichiarazione di successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall'art. 33, comma 1, del decreto cit., si verifica quando, scaduto il termine, l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione (Cass. 17 maggio 2006, n. 11569; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27840; Cass. 20 marzo 2013, n. 6940). Né la fattispecie della tardiva dichiarazione si può identificare con quella del tardivo versamento del tributo (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).
Il criterio regolatore della successione normativa è stato sempre correlato all’apertura della successione. A tale dato temporale - che somministra certezza nell’applicazione della disciplina (anche sanzionatoria) del tributo e che si raccorda al presupposto impositivo da individuare nella chiamata all'eredità, così che la data di apertura della successione rileva per individuare il momento impositivo dell’imposta di successione, perché in tale ipotesi l'oggetto del prelievo è il trasferimento in capo all'erede (Cass. 4 luglio 2025, n. 18252) - devono ascriversi le discipline speciali, in quanto ogni istituto oggetto di regolazione non è scindibile dalla disciplina unitaria del tributo vigente al momento dell’apertura della successione (Cass. 24 giugno 2016, n. 13133; Cass. 20 ottobre 2011, n. 21803; Cass. 8 agosto 2005, n. 16726; Cass. 13 maggio 2003, n. 7325).

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