
Si lamenta omessa verifica del fatto che, in seno alla relazione tecnica di stima redatta dall’Agenzia del territorio, allegata all’avviso di rettifica e liquidazione originariamente impugnato, fosse stato riprodotto il contenuto essenziale di tutti gli atti richiamati a fini comparativi.
In tema di imposta di successione, la rettifica di valore dei beni oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica che sia stata allegata all’atto impositivo, dovendosi considerare legittimamente assolto l'obbligo di motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, laddove (solo) nell’eventuale fase contenziosa viene in considerazione l'onere dell'A.F. di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base dello stesso criterio o di altri parametri.
L’art. 51, comma 3, del TUR, espone tre presupposti legittimanti l'accertamento di maggior valore del bene oggetto di rettifica, in quanto l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi non solo sul parametro comparativo e su quello del reddito, ma anche su altri elementi di valutazione, tra cui - oltre che una stima operata dall'Agenzia del territorio (Cass. 26 gennaio 2018, n. 1961; 10 febbraio 2006, n. 2951) - il riferimento alla rendita catastale moltiplicata e rivalutata, alla destinazione, collocazione, tipologia e superficie del bene, allo stato di conservazione, all'epoca di costruzione dell'immobile oggetto di valutazione (Cass. 13 novembre 2018, n. 29413; 24 febbraio 2006, n. 4221; 18 settembre 2003, n. 13817; 8 marzo 2001, n. 3419).

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