
Si discute se l’istituto di credito era condannato a restituire somme a titolo di indebito oggettivo in favore del correntista o se le somme in esame erano restituite in base al rapporto contrattuale di c/c bancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e creditorie.
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all’accertamento della nullità di clausole contrattuali (come nelle ipotesi delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori o della commissione di massimo scoperto ovvero delle clausole di rinvio ai cd. usi su piazza per la determinazione del saggio degli interessi debitori), non rilevando che il correntista abbia fatto valere in giudizio tale nullità in via di azione o in via di eccezione.

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