
Si discute se l'ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare sia soggetta a imposta di registro in misura fissa o proporzionale e si contesta che la procedura di escussione del debitore sia un evento condizionante il sorgere e/o il permanere del diritto.
In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito annoverabile tra i crediti condizionali ex artt. 96, terzo comma, n. 1), e 55, ultimo comma, del R.D. n. 267/1942, che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione dell'obbligato principale (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria a prima richiesta con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (applicabile anche agli atti giudiziari), essendo equiparabile la riserva ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale a una condizione sospensiva del provvedimento stesso; pertanto, solo quando si verifichi l'evento determinante l'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito al passivo fallimentare ex art. 113-bis del R.D. n. 267/1942, che accerta l'avveramento della condizione sospensiva (cioè, la sopravvenuta esigibilità del credito verso il fallimento), è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, in base agli artt. 19 e 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, p. I, annessa al D.P.R. n. 131/1986.

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