Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

di Fabio Pace | 24 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

Si evidenzia che alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte e, quindi, l’imposizione si calcola sui ricavi del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell’attività economica, con esonero del Centro trasmissione dati.
In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdotto dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario, introdotto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Il contribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili per dimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e, solo se prova l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014.
La determinazione induttiva dell'imposta corrisponde a un criterio ragionevole e non esclude la prova contraria da parte del contribuente, essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa (Cass. ord. 22 marzo 2025, n. 7673). In altri termini, ove fornisca la prova dell’effettivo ammontare delle giocate effettuate, delle vincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione previsto dall’art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulla determinazione forfetaria della base imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'imposta unica sulle scommesse si applica sui ricavi dei bookmaker regolari. Per chi non è regolarizzato, vale il metodo forfetario. Il contribuente può dimostrare i costi reali per il regime ordinario di tassazione.