Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

di Fabio Pace | 24 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 799

In tema di aiuti di Stato, si discute se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia UE ostino alla norma che consente di ottenere il rimborso del 60% dell’IVA versata tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto del 6 aprile 2009 nel territorio abruzzese.
In tema di aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 – che consentiva ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60% di quanto versato a titolo di IVA nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 - è incompatibile con gli artt. 2206273 della Dir. n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dalla Corte di giustizia UE con l’ord. 18 marzo 2024, causa C-37/23.
La Corte di giustizia, con la citata ordinanza, ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 con gli artt. 2206273 della direttiva IVA, avendo tale disposizione, da un lato, l’effetto non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, ma di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’A.F. (p. 30); dall’altro, in virtù della riduzione dell’IVA normalmente dovuta che essa prevedeva, consentiva ai soggetti passivi interessati di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA riscossa sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi nel territorio italiano dovevano versare l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta all’A.F. in base a tali operazioni, con conseguente disparità di trattamento, contraria al principio di neutralità fiscale (p. 31).
Pertanto, venuto meno il presupposto normativo in base al quale la sentenza ha accolto l’istanza di rimborso, questa non può essere accolta, costituendo il rimborso violazione degli artt. 2206273 della direttiva IVA.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte UE ha dichiarato incompatibile la norma italiana che prevedeva il rimborso del 60% dell'IVA per i terremotati abruzzesi, violando i principi di neutralità fiscale e parità di trattamento.