
Si discute della deducibilità o meno di costi relativi a sponsorizzazioni sportive di associazioni sportive dilettantistiche, cioè della dimostrazione dei presupposti per l'operatività della presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria.
L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (Cass. 14 febbraio 2023, n. 4612).
Le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, cit., sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 7 giugno 2017, n. 14232).
La presunzione, inoltre, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino requisiti ulteriori, come la non antieconomicità o incongruità della spesa (Cass. 6 aprile 2017, n. 8981; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass. 30 maggio 2018, n. 13508; Cass. 6 maggio 2020, n. 8540; Cass. 27 luglio 2021, n. 21452; Cass. 9 luglio 2024, n. 18726).

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