Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

di Fabio Pace | 17 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

Un commercialista nega la propria responsabilità solidale per avere apposto un visto di asseverazione di una cessione di un credito IVA effettuato dalla cessionaria, cd. leggero.
Il visto di conformità cd. leggero, ex art. 35, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 - da distinguersi da quello cd. pesante, ex comma 1, lett. a), della stessa norma - implicando, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 164/1999, il riscontro da parte del professionista della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dallo stesso predisposta, che è condizione per il rilascio del visto, alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non solo formale, ma sostanziale, diretta ad accertare la sussistenza non solo documentale, ma effettiva, del dato esposto in dichiarazione e oggetto del visto, con sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso (nella specie, il commercialista è stato ritenuto coobbligato solidale con la società per il pagamento dell'accisa su oli minerali, ex art. 2 del D.Lgs. n. 504/1995, per avere rilasciato un visto di conformità risultato falso, avendo attestato, in base a una verifica solo formale dei dati della dichiarazione della società, che nella stessa era indicato un credito IVA utilizzato in compensazione per il pagamento dell'accisa, in realtà inesistente).
Sussiste la responsabilità penale del professionista, a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal cliente, in caso di rilascio di visto di conformità mendace, leggero o pesante, che è un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'A.F. (Cass. pen. sent. 8 maggio 2019, n. 19672). Il rilascio del visto leggero di conformità della dichiarazione IVA, in difetto dei presupposti necessari, configura contributo rilevante alla dichiarazione IVA fraudolenta certificata dal professionista e all'indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti. Il professionista deve avere rilasciato tale visto omettendo consapevolmente di compiere i controlli dovuti e accettando il rischio di agevolare la dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. sent. 11 aprile 2024, n. 14954).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un commercialista è stato ritenuto solidalmente responsabile per un visto di conformità IVA falso, avendo omesso controlli sostanziali. Tale comportamento configura concorso in dichiarazione fraudolenta.