Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

di Fabio Pace | 17 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

La questione attiene all’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusione per incorporazione di una (o più società) in un’altra.
Si chiede se il giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da una società, già incorporante una sua socia, e poi incorporata in un’altra, avverso l’avviso di accertamento spiccato nei confronti della società-socia, abbia effetto nel giudizio promosso dalla stessa società avverso avviso emesso nei suoi confronti.
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante (Alfa) all’esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta), che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società (Gamma), fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta) e proseguito dalla incorporante (Alfa).
La fusione tra le società determina l’estinzione di quella (o di quelle) fusa(e) per incorporazione dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e i rapporti giuridici facenti capo alla(e) stessa(e) continuano, senza soluzione, in capo alla società incorporante; quest’ultima assume, quindi, obblighi e diritti già spettanti alle società partecipanti all’operazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudicato favorevole ottenuto da una società incorporata (Beta) contro un avviso di accertamento ha effetto anche nel giudizio promosso dalla stessa Beta, poi incorporata da Alfa, contro un avviso emesso nei suoi confronti.