
La questione attiene all’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato nel caso di fusione per incorporazione di una (o più società) in un’altra.
Si chiede se il giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da una società, già incorporante una sua socia, e poi incorporata in un’altra, avverso l’avviso di accertamento spiccato nei confronti della società-socia, abbia effetto nel giudizio promosso dalla stessa società avverso avviso emesso nei suoi confronti.
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante (Alfa) all’esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta), che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società (Gamma), fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata (Beta) e proseguito dalla incorporante (Alfa).
La fusione tra le società determina l’estinzione di quella (o di quelle) fusa(e) per incorporazione dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e i rapporti giuridici facenti capo alla(e) stessa(e) continuano, senza soluzione, in capo alla società incorporante; quest’ultima assume, quindi, obblighi e diritti già spettanti alle società partecipanti all’operazione.

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