
Si censura l'illegittimità dell'atto per reiterazione di pretesa fiscale relativa allo stesso tributo, con emissione di molteplici atti impositivi, in violazione dei principi di proporzionalità e neutralità che regolano l'IVA.
In tema di comunicazione di debito solidale di cui all'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, tenuto conto anche dell'interpretazione della Corte di giustizia UE, qualora l'operazione di evasione fiscale contestata come soggettivamente inesistente abbia ad oggetto cessioni di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, l'A.F. può procedere legittimamente al recupero per l'omesso versamento IVA nei confronti del cedente, al disconoscimento della detrazione del tributo da parte del cessionario, sussistendone i presupposti e ad applicare la solidarietà d'imposta nei confronti del cessionario per l'imposta non versata dal cedente, trattandosi di rapporti obbligatori su piani distinti.
Regola fondamentale stabilita dall'art. 1292 c.c. per le obbligazioni solidali passive è che tutti i debitori sono tenuti a una stessa prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati. La responsabilità solidale è difatti diretta a rafforzare la garanzia del creditore, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei debitori, senza doverli perseguire pro quota, e il divieto di duplicazione, espressione di quello di arricchimento senza giusta causa comunque postula, in ipotesi di più debitori, che il creditore consegua effettivamente più di quanto dovutogli (Cass. sent. 2 luglio 2004, n. 12174).
La doppia imposizione sussiste qualora sia reiteratamente applicata la stessa imposta in base allo stesso presupposto (Cass. ord. 8 luglio 2021, n. 19479), non quando la pretesa si basi su diversi titoli e nei confronti di soggetti diversi (Cass. sent. 27 maggio 2022, n. 17198; Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27625).

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