Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

di Fabio Pace | 17 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

Si deduce infondatezza del rilievo di indebita detrazione IVA a seguito di rideterminazione del pro-rata.
In tema di "pro-rata" IVA, di cui agli artt. 19, quinto comma, e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'attività esercitata nei locali adibiti ad attività di impresa è esente e non concorre al calcolo della percentuale di detraibilità dell'imposta solo se il contribuente dimostra che è in concreto accessoria all'impresa, avuto riguardo al raffronto complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività; a tale fine, va tenuto conto del rapporto tra l'operazione economica e le attività imponibili del soggetto passivo, nonché, eventualmente, dell'impiego dei beni e dei servizi per i quali l'IVA è dovuta.
Per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nel calcolo del "pro rata", occorre avere riguardo a quella prevalente concretamente svolta dall'impresa e, a tale fine, ha rilievo l'esistenza di una contabilità distinta, e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass., Sez. 5, sent. 29 marzo 2019, n. 8813).
Il criterio ordinario per determinare il pro rata di detraibilità dell'IVA concernente i costi promiscui è quello che considera il volume d'affari annuo, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di provare che l'applicazione di un metodo differente determini un risultato più idoneo a rappresentare il rapporto esistente tra attività imponibili e attività esenti (Cass., Sez. 5, sent. 13 dicembre 2024, n. 32326).
Costituiscono proventi di un'attività strumentale e accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA "pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa, dovendosi accertare tale occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass., Sez. 6-5, ord. 25 giugno 2020, n. 12689).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il pro-rata IVA dipende dalla prevalenza dell'attività imponibile, verificata tramite ricavi e contabilità, con onere della prova a carico di chi contesta il metodo ordinario.