
Si contesta la preminenza data, nell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari.
In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, del TUIR, prima della modifica introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento (Cass. 18 luglio 2024, n. 19843; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2878; Cass. 11 ottobre 2022, n. 1118; Cass. 4 maggio 2021, n. 11620; Cass. 20 dicembre 2018, n. 32992; Cass. 31 marzo 2015, n. 6501).
Né può ipotizzarsi contrasto tra la disciplina interna e la normativa eurounitaria, la quale valorizza il criterio di residenza normale, ricavabile principalmente dai (diversi) legami familiari, in contesti, però, del tutto specifici, quali la materia doganale, ovvero in materia di patente di guida; fermo restando l'accertamento del requisito dello stabile collegamento per un lasso di tempo superiore alla metà dell'anno di riferimento, ossia 185 giorni l'anno, ovvero almeno sei mesi nel caso previsto dall'art. 4, par. 1, lett. a), del Reg. n. 1186/2009/CE in materia di fissazione delle franchigie doganali (Cass. ord. 4 maggio 2021, n. 11620).
La dimora abituale ha carattere recessivo rispetto al luogo di ubicazione della fonte esclusiva o prevalente del reddito (Cass. n. 19843 del 2024, cit.).

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