
L’Agenzia sostiene la non emendabilità dell'omessa indicazione nel quadro RU del credito utilizzato in compensazione, trattandosi non di errore materiale, rettificabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma di una scelta di non indicare il credito e di un successivo non consentito ripensamento.
Chi voglia portare in compensazione il credito d'imposta maturato nell'attività di autotrasporto merci, ha l'onere di indicarlo nella dichiarazione reddituale, al quadro RU (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 277/2000).
L'indicazione che si richiede per la concessione del credito d'imposta non è strutturalmente parificabile a una dichiarazione di scienza, ma integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà dì avvalersi del beneficio fiscale (Cass. ord. 27 febbraio 2025, n. 5163).
Pertanto, la mancata indicazione nel quadro RU non costituisce una mera decadenza formale, in quanto tale indicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente cui è stato concesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo deve manifestare la propria volontà compilando l'apposito quadro in dichiarazione. Tale manifestazione è irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostri l'essenzialità e obiettiva riconoscibilità dell'errore, ex art. 1427 c.c. (Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711); il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (Cass. 13 gennaio 2016, n. 389; Cass. Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 15 gennaio 2019, n. 711; Cass. 18 maggio 2021, n. 13343; Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 794).
La decadenza del beneficio in esame si verifica, ex art. 4, comma 3, del decreto cit., se il credito d'imposta non viene utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto.

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