Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

di Fabio Pace | 17 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

Il caso riguarda la legittimità o meno di un accesso effettuato presso l'abitazione - non utilizzata promiscuamente come studio professionale - in presenza di un’autorizzazione non corretta e in assenza di opposizione del contribuente, e l’utilizzabilità degli elementi probatori reperiti.
In tema di accertamenti tributari, nell'ipotesi di accesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio dell’inviolabilità del domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente (Cass., Sez. 6-5, ord. 30 maggio 2018, n. 13711).
In materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., Sez. 6-5, ord. 25 febbraio 2020, n. 5105).
E’ errato affermare che la mancata opposizione del contribuente formalizzata nel verbale delle operazioni di accesso supera l'illegittimità del provvedimento autorizzativo dell'accesso e l'utilizzabilità della documentazione acquisita in seguito a un accesso non legittimamente autorizzato.
Nella specie, va stabilito se i locali oggetto di accesso fossero ad uso promiscuo (studio professionale/abitazione privata) o destinati solo ad abitazione privata; va poi stabilito se l'autorizzazione del PM fosse o meno legittima in base alla destinazione e alla natura dei locali oggetto di accesso, affrontando anche la questione della rilevanza dell’art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il caso verte sulla legittimità di un accesso in abitazione non promiscua con autorizzazione errata, senza opposizione del contribuente, e l'utilizzabilità delle prove raccolte. La Corte ha stabilito che, in assenza di autorizzazione corretta e tutela costituzionale del domicilio, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili.