Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

di Fabio Pace | 17 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 798

Un contribuente ritiene illegittimo un avviso di accertamento integrativo, perché emesso senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma basato su elementi fattuali e dati probatori già noti, e perché non indica gli asseriti nuovi elementi che giustificherebbero l’integrazione (carenza di motivazione).
Ex art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, entro i termini di cui ai primi tre commi, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, con la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio.
Nella specie, tuttavia, il primo avviso di accertamento conclude evidenziando che l’Ufficio ritiene che la società abbia utilizzato fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, indeducibili ex art. 109 del TUIR. Diversamente, il secondo avviso conclude affermando che l’Ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, recupera l’IVA indebitamente detratta. Quindi, trattandosi di pretese distinte, gli atti non sono integrativi nel senso di cui alle citate disposizioni, ma solamente relativi a una diversa pretesa impositiva.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente contesta un avviso di accertamento integrativo, ritenendolo illegittimo per mancanza di nuovi elementi e motivazione. Gli atti non sono integrativi, ma riguardano una diversa pretesa impositiva.