
Un contribuente ritiene illegittimo un avviso di accertamento integrativo, perché emesso senza sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma basato su elementi fattuali e dati probatori già noti, e perché non indica gli asseriti nuovi elementi che giustificherebbero l’integrazione (carenza di motivazione).
Ex art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, entro i termini di cui ai primi tre commi, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, con la notifica di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’Ufficio.
Nella specie, tuttavia, il primo avviso di accertamento conclude evidenziando che l’Ufficio ritiene che la società abbia utilizzato fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, indeducibili ex art. 109 del TUIR. Diversamente, il secondo avviso conclude affermando che l’Ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, recupera l’IVA indebitamente detratta. Quindi, trattandosi di pretese distinte, gli atti non sono integrativi nel senso di cui alle citate disposizioni, ma solamente relativi a una diversa pretesa impositiva.

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