
Un contribuente contesta l’applicazione dell’aumento del 25% della sanzione per recidiva, rilevando che, ai fini della recidiva, è necessario l’accertamento definitivo della violazione perpetrata nel triennio precedente.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’applicazione della recidiva prevista nell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024) - considerata la compatibilità con l’istituto della continuazione disciplinato nell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 - richiede che la violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.
Mentre il cumulo giuridico rappresenta un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione, la recidiva punisce con più rigore chi commetta consecutivamente la stessa violazione. Se la recidiva non necessitasse di una precedente irrogazione definitiva di sanzioni, non sarebbe mai applicabile con la continuazione, la quale è interrotta dalla punizione di violazioni pregresse. Se si individuasse il fondamento della recidiva nella reiterazione di una violazione, contestata, ma non definitivamente accertata, la compatibilità tra i due istituti non potrebbe sussistere. Lo escluderebbe l’unificazione dovuta al vincolo della continuazione, cui sono soggette violazioni della stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi. L’incompatibilità tra tali istituti sarebbe determinata dalle loro differenti strutture logiche. L’unicità delle violazioni della stessa indole si contrappone alla pluralità di violazioni che fungono da presupposto della recidiva. Se, invece, si afferma che la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo, la preclusione costituita dall’inserimento nella vicenda della continuazione viene meno: il soggetto può avere commesso più violazioni della stessa indole ed è possibile considerare le valutazioni operate dal legislatore corrispondenti alla continuazione e alla recidiva (Cass. 25 febbraio 2025, n. 4912; 27 febbraio 2024, n. 5115; 22 maggio 2019, n. 13742; 17 maggio 2019, n. 13329).

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