Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

di Fabio Pace | 10 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

Il socio, anche se privo della qualità di obbligato per i debiti tributari della s.n.c. ed estraneo agli atti impositivi, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società resta sottoposto all’esazione del debito stesso.
Se una società di persone è stata attinta da avviso di accertamento che essa sola abbia impugnato, senza evocazione in giudizio anche dei soci, e tale avviso sia divenuto definitivo per rigetto dell’impugnazione giusta sentenza passata in giudicato:
- il titolo (ossia il ruolo) formatosi nei confronti della società, debitrice d’imposta e come tale obbligata in via principale, è riferibile anche al socio, obbligato in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2015, n. 3022), così che legittimamente la relativa cartella è notificata anche al socio (in osservanza dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, che prescrive la notifica della cartella, nei termini decadenziali, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato);
- il socio, che non può ricevere pregiudizio dal giudicato "inter alios", investito per la prima volta della pretesa inerente al credito consacrato nell’avviso per il tramite della notifica della cartella, è abilitato - in funzione del diritto alla pienezza di tutela (Corte cost. sent. 31 maggio 2018, n. 114) - a recuperare la tutela avverso l’avviso (non potuta esercitare per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione), lamentando, non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito.
Poiché con l’impugnazione della cartella il socio contesta il diritto all’esecuzione con riferimento al titolo e, quindi, per debiti tributari, può lamentare non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatti costitutivi o per fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il socio, pur non essendo obbligato principale, è soggetto all'esazione del debito tributario della S.N.C. dopo l'iscrizione a ruolo. Può impugnare la cartella, contestando sia il titolo che il credito.