Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

di Fabio Pace | 10 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

Si lamenta apparente motivazione della sentenza sotto il profilo grafico, con sostanziale assenza di motivazione analitica in merito ai rilievi dell’accertamento, effettuati a mezzo di indagini bancarie.
Il giudice di merito deve esaminare e motivare analiticamente circa ogni distinto rilievo dell’avviso di accertamento e tutte le specifiche eccezioni e difese sollevate dal contribuente, non potendo una motivazione generica o riferita a un solo rilievo ritenersi satisfattiva dell’obbligo ex art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. 17 marzo 2023, n. 7908; Cass. 28 febbraio 2023, n. 6037; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1618; Cass. 23 dicembre 2022, n. 37770; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679). Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice deve motivare analiticamente ogni rilievo dell'accertamento e le difese del contribuente. Una motivazione apparente o insufficiente viola l'obbligo di legge, ma solo se evidentemente anomala.