
Si discute se, in difetto di formale e prescritta ex lege comunicazione all’Agenzia della variazione di sede della società (o di variazione nella sua rappresentanza), il trasferimento sia o meno opponibile all’A.F.
L’art. 35, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972, attributivo, ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al REA, della facoltà di assolvere gli obblighi dichiarativi di cui ai commi precedenti presentando le corrispondenti dichiarazioni all’Ufficio del Registro delle imprese con effetto, altresì, nei confronti dell’A.F., era, e “a fortiori” è, di per sé autosufficiente e immediatamente precettivo nello stabilire tale facoltà, a favore dei predetti, senza necessità, al fine del suo esercizio, dell’emanazione di alcuna non prevista norma sub-primaria di attuazione, non rilevando in contrario la prescrizione volta a imporre all’Ufficio del Registro delle imprese di trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e di rilasciare apposita certificazione, dando essa per presupposta l’operatività di dotazioni telematiche da parte dei rispettivi apparati amministrativi.
Nella specie, la comunicazione del trasferimento di sede è correttamente avvenuta, ad opera della società, a mezzo di comunicazione espressa al Registro imprese, annotata regolarmente e riportata alla Camera di commercio. La trasparenza del comportamento della società è dimostrata dalle indicazioni dell’indirizzo della nuova sede, apposte nelle dichiarazioni annuali. Non rileva, quindi, che l’Anagrafe tributaria continui a recare le precedenti indicazioni di sede e legale rappresentante, tanto più tenuto conto della mancanza di autosufficienza di tale allegazione, non supportata da idonei richiami documentali, corrispondendo solo a un mancato aggiornamento della stessa, che non può ridondare in pregiudizio del contribuente.

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