
Si discute se la non imponibilità IVA vada riconosciuta anche con riguardo a spese diverse da quelle sostenute per l’acquisto di ricambi e per i lavori di manutenzione e riparazione delle navi.
Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, si estende - anche prima dell’introduzione (dal 17 gennaio 2012), della lett. e-bis) e in virtù di un’interpretazione unionalmente orientata della disposizione - a qualsivoglia fornitura di beni e prestazione di servizi necessarie per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare.
La ratio legis comporta l’estensione dell’esenzione a tutte le prestazioni di servizi comunque necessarie ai bisogni delle navi e del loro carico, al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo perseguito della promozione del trasporto internazionale di merci e persone.
Dato che la disciplina UE era già da tempo in vigore alla data della introduzione dell’art. 8-bis del decreto IVA, si impone un’interpretazione unionalmente orientata della disposizione, estendendo - anche per l’anno d’imposta 2009 - la disciplina della non imponibilità a qualsivoglia fornitura di beni o prestazione di servizi necessarie per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare.

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