
Si discute se la prova dell’esistenza della sede legale societaria estera basti a escludere l’esterovestizione o se siano necessarie ulteriori verifiche, valutando globalmente gli indizi a supporto dell’esterovestizione.
L’esterovestizione, cioè la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, per sottrarsi al più gravoso regime fiscale interno, è considerata diversamente a seconda che la società abbia sede in un Paese UE o no. Nel primo caso, rileva la libertà di stabilimento; nel secondo si applica l’art. 73, comma 3, del TUIR (Cass. sent. 20 gennaio 2023, nn. 1875-1879-1883). Rileva la nozione di "sede dell’amministrazione", contrapposta a quella di "sede legale", assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, cioè il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee, e quindi come il luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento degli organi e degli uffici societari (Cass. sent. 7 febbraio 2013, n. 2869; sent. 4 giugno 2019, n. 15184; ord. 6 novembre 2020, n. 24872). Si aggiunge il criterio del luogo in cui si svolge l’oggetto principale, determinato in base alla legge o all’atto costitutivo o, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata dall’impresa in Italia. Questo ha valenza speciale per le società estere, dato che si applica in ogni caso agli enti non residenti.
In tema di prova presuntiva, il ragionamento inferenziale di sussunzione deve tenere conto in chiave critica di tutti gli elementi indiziari prospettati, per trarne un giudizio di plausibilità o di probabilità e non di certezza, ed esige che si proceda non a un’analisi atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma a una valutazione unitaria e sintetica di tutti gli indizi utili (Cass. ord. 4 dicembre 2023, n. 33769; Cass. sent. 12 ottobre 2018, n. 25476; Cass. ord. 20 giugno 2019, n. 16573; Cass. ord. 27 luglio 2025, n. 21567). L’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza (Cass. sent. 23 maggio 2024, n. 14485; Cass. ord. 26 luglio 2025, n. 21505).

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