Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

di Fabio Pace | 10 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

L’A.F. eccepisce che, in presenza di redditi imprenditoriali accertati con verifiche bancarie, si devono dedurre i costi accertati in misura forfetaria con riferimento alle sole operazioni bancarie di prelevamento.
In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, tenuto conto della sentenza della Corte cost. 31 ottobre 2023, n. 10, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, quindi, occulti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, anche eccependo un’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che devono, pertanto, essere detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass., Sez. trib., ord. 23 agosto 2025, n. 23741; Cass., Sez. trib., ord. 18 novembre 2025, n. 30422).
In assenza di prova contraria offerta dal contribuente, sia i prelevamenti sia i versamenti riscontrati mediante accertamenti bancari sono considerati ricavi, ai fini dell’accertamento del reddito imponibile dell’impresa.
A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, l’imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e può eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati (Corte cost. sent. 8 giugno 2005, n. 225; n. 10 del 2023 cit.).
Il principio va esteso anche ai versamenti (importi riscossi), che del pari sono considerati, per presunzione legale relativa, ricavi non dichiarati. Pertanto, anche in presenza di versamenti non dichiarati, e accertati con verifica bancaria, sia in caso di accertamento dei redditi induttivo, sia in caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente ha diritto alla deduzione dei costi, eventualmente calcolati in misura forfetaria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
In caso di accertamento reddituale con verifiche bancarie, l'imprenditore può dedurre costi forfetari dai prelevamenti e versamenti non giustificati, opponendo prova presuntiva contraria.