Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

di Fabio Pace | 10 Aprile 2026
Rassegna di giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 797

La lite riguarda la riqualificazione di un’operazione complessiva di cessione di ramo di azienda (e successiva cessione di partecipazione) in mera cessione di immobile.
In tema di abuso del diritto, l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva, quali l’assenza di sostanza economica e il carattere essenziale del vantaggio fiscale indebito, grava sull’A.F., non potendosi applicare per analogia le presunzioni legali previste per gli accertamenti bancari.
Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sull’applicabilità di norme specifiche invocate dalla parte come idonee a escludere la contestazione, quale l’art. 176, comma 3, del TUIR, qualora tale eccezione sia stata ritualmente proposta e sia pertinente alla materia del contendere.
In primo luogo, è stata affermata la legittimità della riqualificazione dell’operazione in termini di abuso del diritto, senza adeguata analisi delle valide ragioni economiche addotte dalla società, con generico richiamo alla presunzione derivante dalle indagini bancarie. In secondo luogo, il riferimento alla fusione come operazione alternativa e fiscalmente più onerosa costituisce un argomento che esula dall’oggetto del giudizio. L’avviso di accertamento aveva riqualificato l’operazione come mera cessione di immobile e non come una fusione simulata. Il giudice del merito, pertanto, ha violato l’art. 112 c.p.c., fondando la propria decisione su una questione non dedotta dalle parti e non pertinente al contenuto dell’atto impositivo impugnato.
Inoltre, l’art. 176, comma 3, del TUIR, costituisce una sorta di "safe harbor" contro le contestazioni di elusività per le operazioni di conferimento seguite da cessione di partecipazioni.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La lite riguarda la riqualificazione di un'operazione come mera cessione di immobile. L'A.F. deve provare l'abuso del diritto, mentre il giudice deve esaminare norme specifiche invocate dalla parte. Il giudice ha violato l'art. 112 c.p.c., basandosi su questioni non pertinenti. L'art. 176, comma 3, TUIR protegge da contestazioni di elusività per operazioni di conferimento seguite da cessione di partecipazioni.