Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 marzo 2026, n. 795

di Fabio Pace | 27 Marzo 2026
Rassegna di giurisprudenza 27 marzo 2026, n. 795

Si contesta l’addebito al socio della sanzione irrogata alla società estinta, dovendo, invece, ritenersi l'intrasmissibilità al primo della sanzione inflitta alla seconda.
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 del T.U. n. 173/2024, deve riconoscersi l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; tale intrasmissibilità, essendo elemento conformativo della fattispecie astratta e non fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d'ufficio, ma resta salva l'esigenza, con verifica in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista un’effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l'intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio.
Dopo l'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci e al liquidatore, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, in armonia con il principio della responsabilità personale, ex art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269/2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9094).
Mentre le sanzioni civili sono aggiuntive, destinate a risarcire il danno e a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente dell'inadempimento, le sanzioni amministrative e tributarie hanno carattere afflittivo e destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché è a discrezione del legislatore stabilire quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si collega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità (Cass., Sez. lav., 6 giugno 2008, n. 15067; Sez. 5, 24 agosto 2022, n. 25315).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le sanzioni amministrative tributarie irrogate a una società estinta non sono trasmissibili ai soci, in base ai principi di personalità e proporzionalità.