
Si eccepisce che la motivazione della sentenza fosse perplessa, generica e intrinsecamente contraddittoria, addirittura omessa ove non esplicitava le ragioni del discostarsi dall’indirizzo del giudice di legittimità.
L'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., si interpreta alla luce dell'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Quindi, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
La mancanza di motivazione rilevante ex art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., e riconducibile alla nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l'enunciazione della decisione, senza argomentazione - o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo così contraddittorio da non permettere di individuarla, riconoscendola come giustificazione del decisum (Cass. ord. 1° marzo 2022, n. 6626). La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento del giudice per formare il suo convincimento e tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass., S.U., sent. 3 novembre 2016, n. 22232; ord. 23 maggio 2019, n. 13977ord. 23 maggio 2019, n. 13977; ord. 1° marzo 2022, n. 6758; ord. 28 gennaio 2025, n. 1986ord. 28 gennaio 2025, n. 1986).

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