
La questione riguarda l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione e della sospensione, del termine di prescrizione in ambito processuale.
La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti, qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (Cass., SS.UU., sent. 15 luglio 2016, n. 14594).
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto, in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2022, n. 13394; sent. 22 agosto 2018, n. 20900sent. 22 agosto 2018, n. 20900; ord. 21 agosto 2020, n. 17577; ord. 30 giugno 2021, n. 18426; ord. 7 dicembre 2023, n. 34272ord. 7 dicembre 2023, n. 34272; S.U., sent. 5 novembre 2024, n. 28452).

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