Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 marzo 2026, n. 795

di Fabio Pace | 27 Marzo 2026
Rassegna di giurisprudenza 27 marzo 2026, n. 795

Si ritiene che la delega a sottoscrivere l’avviso, in quanto generica, sia irregolare e si ribadisce la necessità che essa sia specifica, conferita per un tempo determinato e sorretta da comprovate esigenze di servizio.
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni: pertanto, il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata della delega, che può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. 29 marzo 2019, n. 8814).
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 cit. realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante (Cass. 19 aprile 2019, n. 11013).
La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente è una delega di firma e non di funzioni, così che l'attuazione di detta delega di firma - risultando inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa (Cass. 2 agosto 2024, n. 21839).
Nella specie, la mancata specificazione delle comprovate esigenze di servizio e del periodo di tempo di validità non comportano la nullità della delega (Cass. 19 febbraio 2024, n. 4366).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento non richiede specifiche indicazioni, essendo valida anche senza nominativo del delegato e durata, purché sorretta da esigenze di servizio.